Art. 1 - L'UNIONE
OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI (U.O.E.I.)
costituita il 29 giugno 1911
è una libera associazione nazionale, apartitica, di persone e di enti,
articolata in Sezioni, che non persegue fini di lucro.
Ha per scopo
l'elevazione morale e intellettuale degli associati e la salvaguardia della
persona umana e dell'ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti.
Si propone di
raggiungere questi fini mediante:
a)
la diffusione della
conoscenza della montagna e delle bellezze naturali;
b) la propaganda e la
promozione del rispetto e della tutela dell'ambiente, nonché la
sensibilizzazione degli aderenti ai problemi ecologici;
c) l'incremento della
conoscenza dell'arte, del folclore e di ogni espressione della cultura
popolare;
d) l'organizzazione di
manifestazioni di ogni genere per indirizzare l'utilizzazione del tempo libero
a fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi, l'organizzazione di gare
sportive di ogni genere;
e) la diffusione di tutti
gli sports, con particolare riguardo agli sports della montagna;
f) la collaborazione con
analoghi sodalizi.
In particolare
l'U.O.E.I. intende perseguire le proprie finalità con la realizzazione, nelle
forme più convenienti all'interesse dei Soci, di gite sociali, escursioni,
viaggi a lungo e medio raggio, crociere, campeggi e raduni vari, istituzione di
rifugi di montagna, conferenze, esposizioni, mostre, convegni, pubblicazioni,
istituzione di biblioteche, circoli culturali e cineteche e con l'incremento
degli scambi turistici e culturali anche con i paesi esteri.
Art. 2 - La sede dell'Associazione è presso il
Segretariato Nazionale e pertanto nella sede della Sezione alla quale, pro
tempore, è affidato l'incarico di costituire il Segretariato Nazionale.
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TITOLO 2°
- SOCI
Art. 3 - Sono Soci dell'Associazione i Soci delle
Sezioni e ad essi competono uguali diritti e doveri nei confronti
dell'Associazione stessa. I Soci
possono essere Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari e Giovani.
a) Sono Soci Onorari le
persone ed enti ai quali la Sezione ritiene di offrire la tessera in
riconoscimento di determinati meriti;
b) sono riconosciuti
Benemeriti i Soci che in qualsiasi modo abbiano dato impulso all'Associazione
con la loro fattiva e appassionata opera;
c) sono Soci Sostenitori
tutti coloro che contribuiscono in modo tangibile a sostenere la Sezione;
d) sono Soci Ordinari tutti
coloro che corrispondono la quota annua stabilita;
e) sono Soci Giovani tutti i
minori di anni tredici che corrispondono la quota ridotta annua stabilita;
la determinazione dei Soci
Onorari e Benemeriti e delle quote associative annue è devoluta alla competenza
del Consiglio Direttivo Sezionale che provvederà con regolare delibera;
f) è esclusa espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 4 - L'ammissione di nuovi associati, su proposta
di due Soci, spetta al Consiglio Direttivo della Sezione alla quale si chiede
l'iscrizione alle condizioni stabilite dai regolamenti e con il pagamento delle
quote fissate dal Consiglio Direttivo.
L'ammontare
delle quote dovrà essere comunicato al Segretariato Nazionale.
I Soci minori di
età dovranno corredare la domanda di ammissione del consenso scritto di chi
esercita la patria potestà. Tale consenso
comporta automaticamente l'autorizzazione a partecipare a tutte le attività
sociali.
La qualifica di
Socio comporta la incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del
presente statuto e dell'eventuale regolamento sezionale.
La quota
associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 5 - Le Sezioni provvederanno a versare al
Segretariato Nazionale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo,
una quota annua per ogni iscritto il cui importo è stabilito dall'Assemblea
delle Sezioni.
Art. 6 - Tutti i Soci hanno diritto:
a) di partecipare con
diritto di voto all'Assemblea della loro Sezione nonché all'Assemblea delle
Sezioni prevista dall'art.13 tramite i delegati e, avendo un'anzianità di
appartenenza di sei mesi, di essere eletti alle cariche sociali; i minori di
età non hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali né, salvo diversa
disposizione del regolamento sezionale, diritto di voto nelle Assemblee;
b) di partecipare a Raduni
Nazionali e a tutte le manifestazioni dell'U.O.E.I.;
c) di avere libero ingresso
nelle sedi delle Sezioni U.O.E.I. e di partecipare, con parità di trattamento,
a tutte le manifestazioni da esse organizzate;
d) di fregiarsi del
distintivo sociale;
e) di ricevere le
pubblicazioni sociali.
Art. 7 - La qualità di Socio si perde:
a) per decesso o per perdita
dei diritti civili;
b) per dimissioni presentate
per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione;
c) per morosità, qualora il
rinnovo non avvenga entro il termine stabilito dai regolamenti sezionali o,
comunque, cessato l'anno solare;
d) per espulsione, in
conseguenza di gravi e comprovati motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo
con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
La delibera di
espulsione viene comunicata per lettera raccomandata al Socio il quale ha
diritto di essere sentito a difesa dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni
dal ricevimento della raccomandata. Se
la delibera di espulsione viene confermata (con nuova delibera) il Socio può
proporre il reclamo al Collegio dei Probiviri (ove esiste) entro trenta giorni
dalla comunicazione della delibera di conferma.
Qualora il Socio
non ricorra nei termini il provvedimento diventerà definitivo.
Qualora la
vertenza non venga composta, le parti, Consiglio Direttivo o Socio, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata portante la
comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri, oppure entro trenta
giorni dalla delibera di conferma dell'espulsione (ove non sia stato investito
della decisione il Collegio dei Probiviri) potranno presentare ricorso scritto
al Consiglio Centrale, il quale, tramite una apposita commissione, riesaminerà
il caso.
Sulla base della
relazione scritta della commissione il Consiglio Centrale, ove abbia accertato
la correttezza della procedura e la validità dei motivi addotti per
giustificare il provvedimento, confermerà le decisioni del Consiglio Direttivo
che, a sua volta, provvederà a riferire il nominativo del Socio espulso ai
Consigli Direttivi di tutte le Sezioni.
Diversamente
disporrà che il Consiglio Direttivo riprenda in esame il provvedimento ovviando
alle manchevolezze riscontrate.
La conferma del
Consiglio Centrale è definitiva e inappellabile.
Il Socio espulso
da una Sezione non potrà essere iscritto ad altre sezioni né costituirne di
nuove e non ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
Art. 8 - Salvo il caso che la cessazione sia dipesa da
morosità, il Socio che ha perso tale qualità potrà essere riammesso solo se:
a) sono venuti meno i motivi
che hanno determinato la perdita della qualità di Socio;
b) la domanda di
riammissione sia convalidata da almeno due Soci;
c) il Consiglio Direttivo
Sezionale abbia approvato la riammissione a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi
componenti.
Art. 9 - Per passare da una Sezione ad un'altra il
Socio deve darne avviso scritto alla Sezione che intende lasciare.
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TITOLO 3°
- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.10 - Tanto l'Associazione quanto le Sezioni hanno un
proprio patrimonio autonomo e possono acquistare, possedere ed alienare, in
conformità alle disposizioni normative.
Il patrimonio è
costituto:
- dai beni mobili ed
immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o delle Sezioni;
- da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate sono
costituite:
a) per le Sezioni:
- dalle quote sociali
stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Sezionale;
b) per l'Associazione:
- dalle quote versate dalle
Sezioni per ciascuno associato il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea
delle Sezioni;
c) per le Sezioni e per
l'Associazione:
- da contributi di Soci,
enti e privati, destinati al raggiungimento delle finalità istituzionali.
E’ fatto divieto
all’Associazione ed alle Sezioni di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione o delle singole Sezioni, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.11 - L'esercizio finanziario si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni
dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti a cura del Segretariato
Nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio
da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea delle Sezioni.
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TITOLO 4°
- ORGANI CENTRALI
Art.12 - Sono organi centrali dell'Associazione:
- l'Assemblea delle Sezioni;
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Centrale;
- il Segretario Nazionale;
- i Revisori dei Conti.
Gli organi
centrali elettivi sono rieleggibili e durano in carica due anni ma comunque
fino all'Assemblea delle Sezioni che verrà convocata dopo la scadenza del
biennio.
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CAPO 1° -
ASSEMBLEA DELLE SEZIONI
Art.13 - L'Assemblea delle Sezioni è costituita dai
delegati, in numero non superiore a tre, di tutte le Sezioni regolarmente
costituite.
Rappresenta
l'organo supremo dell'Associazione e sono di sua esclusiva competenza:
a) la modifica dello
statuto;
b) la nomina del Presidente
Nazionale;
c) la designazione delle tre
Sezioni in numero non inferiore a tre, i cui Presidenti faranno parte del
Consiglio Centrale;
d) la designazione delle due
Sezioni che dovranno nominare i Revisori dei conti;
e) la designazione della
Sezione, anche tra le non appartenenti al Consiglio Centrale, alla quale viene
affidato l'incarico di costituire il Segretariato Nazionale;
f) la determinazione della
data e della sede in cui verranno tenuti l'Assemblea delle sezioni, i Raduni e
i Campionati Nazionali, degli argomenti da trattarsi in occasione dei congressi
e delle norme di funzionamento dei Congressi stessi nonché la determinazione
dei contributi da assegnarsi eventualmente alle Sezioni organizzatrici;
g) la determinazione delle
quote annuali che le Sezioni dovranno versare al Segretariato Nazionale per
ciascun associato.
Inoltre può
deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e segnare le
direttive per il raggiungimento dei fini sociali.
Art.14 - L'Assemblea, convocata per iscritto dal
Consiglio Centrale, per il tramite del Segretariato Nazionale si riunisce in
via ordinaria ogni anno, nel mese di maggio.
Il Consiglio
Centrale, almeno quaranta giorni prima della data dell'Assemblea e, raccolte le
eventuali proposte dei Consigli sezionali:
a) indice le riunioni;
b) formula l'ordine del
giorno e lo comunica ai Consigli Direttivi sezionali per l'esame preventivo,
unitamente al testo delle eventuali proposte di modifica allo statuto.
In sede
straordinaria l'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio
Centrale lo ritenga necessario; la convocazione è obbligatoria quando la
richiesta sia stata fatta da almeno un quarto delle Sezioni costituite. Possono essere invitati all'Assemblea, in
qualità di osservatori, i rappresentanti di enti che svolgono attività attinenti
a quella dell'U.O.E.I.
Fermo il termine
stabilito dal primo comma del presente articolo, l’Assemblea per la nomina
degli Organi Centrali elettivi sarà tenuta preferibilmente in occasione dei
Raduni Nazionali.
Art.15 - L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente
Nazionale o da un suo delegato, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza.
L'Assemblea, su
proposta dell'Ufficio di Presidenza, può, prima dell'inizio delle discussioni,
approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori. Diversamente questi sono diretti e
disciplinati dal Presidente dell'Assemblea, secondo le consuetudini e seguendo
l'ordine del giorno.
Art.16 - L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione se sia presente, a mezzo dei propri delegati o per delega ad altra
Sezione, la maggioranza assoluta delle Sezioni; in seconda convocazione, che
non potrà avere luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero
delle Sezioni presenti o rappresentate.
Le decisioni saranno prese a maggioranza relativa, mentre per le
eventuali modifiche statutarie sarà richiesta la maggioranza dei due terzi
delle Sezioni costituite. Nel caso che
le Sezioni presenti o rappresentate all'Assemblea siano di numero inferiore ai
due terzi delle Sezioni costituite, per l'approvazione delle modifiche
statutarie sarà richiesta l'unanimità dei voti. Ogni Sezione ha diritto ad un solo voto, anche se i delegati
sono più di uno.
E' ammessa una
sola delega per ogni Sezione presente.
Le votazioni si
fanno per appello nominale o per scheda segreta: quest'ultima forma è
obbligatoria per le elezioni delle cariche sociali.
Qualora non vi
sia opposizione e sempre che l'oggetto lo consenta, le votazioni si possono
fare per alzata di mano, con prova e controprova.
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CAPO 2° -
PRESIDENTE NAZIONALE
Art.17 - Il Presidente Nazionale viene eletto
dall'Assemblea fra i Soci dell'Unione e può ricoprire altre cariche
nell'U.O.E.I.
Il Presidente
Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi
e delle Autorità, presiede alle riunioni del Consiglio Centrale, conferisce il
diploma di merito con distintivo d'oro ai Soci meritevoli "motu
proprio" o su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali.
In caso di
assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente Nazionale con tutti i
poteri e le attribuzioni e così pure in caso di vacanza della carica durante il
biennio fino all'Assemblea successiva.
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CAPO 3° -
CONSIGLIO CENTRALE
Art.18 - Il Consiglio Centrale è costituito dal
Presidente Nazionale, dai Presidenti delle sezioni nominate dall'Assemblea e
dal Segretario Nazionale.
Nel caso che i
Presidenti delle Sezioni nominate non possano intervenire, potranno essere
rappresentati da un delegato nominato dal Consiglio Sezionale.
Il Consiglio
Centrale nomina fra i membri un Vicepresidente Nazionale che rimane in carica
per la durata del Consiglio Centrale.
Il Consiglio
Centrale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. A lui spetta di sviluppare le direttive dell'Assemblea in
attuazione degli scopi propri dell'Associazione e di cui all'art.1; a tal fine
promuove iniziative a carattere nazionale favorenti l'attività congiunta delle
Sezioni.
Al Consiglio
Centrale compete di ratificare gli atti relativi alla costituzione ed i
regolamenti delle Sezioni, di comporre le eventuali controversie che possono
sorgere nelle Sezioni o fra le Sezioni e di svolgere opera di vigilanza
affinché le norme dello statuto siano rispettate da tutte le Sezioni.
Sarà convocato
in via ordinaria almeno tre volte all'anno dal Presidente Nazionale, oppure a
richiesta di uno o più componenti del Consiglio Centrale, o da almeno due
Sezioni, oppure, infine, dai Revisori dei Conti.
Per la validità
delle riunioni dovrà essere presente la maggioranza dei membri. Le delibere saranno prese a maggioranza dei
presenti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o, in caso di sua
assenza, del Vicepresidente.
Art.19 - Per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione
il Consiglio Centrale si avvale dell'opera del Segretariato Nazionale.
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CAPO 4° - SEGRETARIATO NAZIONALE
Art.20 - Il Segretariato Nazionale è composto da almeno
tre membri Soci della Sezione cui l'Assemblea ha affidato il compito di
costituire il Segretariato.
La designazione
dei componenti il Segretariato Nazionale verrà effettuata dal Consiglio
Direttivo della Sezione, il quale, fra i membri, nominerà il Segretario, almeno
un Vicesegretario, che sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di
assenza, ed un Cassiere.
Art.21 - Il Segretariato cura i rapporti con le Sezioni,
provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
Centrale, tiene la contabilità dell'Associazione e svolge attività di ordinaria
amministrazione.
Suoi compiti
sono inoltre:
a) accogliere e presentare
gli atti di costituzione ed i regolamenti delle Sezioni al Consiglio Centrale
per la ratifica;
b) prendere atto delle
nomine dei vari Consigli Direttivi;
c) esprimere il parere su
quanto il Consiglio Centrale ritenga di sottoporre al suo esame.
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CAPO 5° -
REVISORI DEI CONTI
Art.22 - I Revisori dei Conti vigilano l'amministrazione
dell'Associazione e propongono al Consiglio Centrale ed all'Assemblea delle
Sezioni la loro conclusione.
I Revisori dei
Conti vengono eletti, in numero di uno per ciascuna Sezione, dalle tre Sezioni
designate dall'Assemblea delle Sezioni; i membri effettivi eleggono fra di loro
il Presidente; le tre Sezioni nominano anche due membri supplenti; le nomine
dovranno essere comunicate al Segretariato Nazionale.
Essi potranno in
qualsiasi momento prendere visione di tutti i documenti contabili ed
amministrativi dell'Associazione.
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TITOLO 5°
- SEZIONI
Art.23 - La Sezione è il nucleo organizzativo
fondamentale dell'Associazione, ne attua i fini statutari svolgendo con piena
autonomia la sua attività a contatto dei Soci.
Ha sede legale
presso il Presidente Sezionale pro-tempore, oppure nella località che risulterà
indicata nel regolamento sezionale.
Art.24 - Alla costituzione di ciascuna Sezione si
procede mediante atto scritto dal quale risulti il numero degli aderenti e
l'accettazione da parte di essi del presente statuto. Gli atti, con la proposta di costituzione, devono essere inviati
al Segretariato Nazionale il quale li sottoporrà, nella prima seduta, alla
ratifica del Consiglio Centrale.
La Sezione sarà
formalmente costituita solo dopo l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio
Centrale il quale dovrà approvare anche l'eventuale regolamento della Sezione.
Art.25 - Vi potrà essere un numero illimitato di
sezioni, una per Comune. Per quei
Comuni che hanno una certa vastità di territorio potranno essere create altre
Sezioni, previo parere favorevole del Consiglio Centrale.
Art.26 - Ogni controversia fra Sezioni sarà decisa dal
Consiglio Centrale su richiesta di una delle parti in causa.
Art.27 - Sono organi della Sezione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente Sezionale;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri
(se nominati).
Gli organi della
Sezione, ad eccezione dell'Assemblea, durano in carica due anni e sono
rieleggibili, salvo che il regolamento sezionale determini una diversa durata.
Art.28 - L'Assemblea dei Soci è convocata in via
ordinaria ogni anno dal Presidente della Sezione mediante avviso pubblicato
all’Albo Sezionale o con avviso personale a tutti i Soci, almeno otto giorni
prima della data stabilita, comunicando contemporaneamente l'ordine del giorno
dei lavori.
Possono
partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti prima della data dell'avviso di
convocazione che siano in regola con il versamento della quota sociale.
L'avviso di
convocazione dell'Assemblea dovrà essere contemporaneamente inviato al
Segretariato Nazionale.
L'Assemblea
viene inoltre convocata in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio
Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure su richiesta scritta dei Revisori dei
Conti, del Collegio dei Probiviri o, infine, di almeno 1/10 dei Soci della
Sezione, salvo che il regolamento sezionale stabilisca diversamente.
Art.29 - L'Assemblea è valida in prima convocazione
quando siano presenti almeno un terzo dei Soci, ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci presenti.
La seconda
convocazione non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima.
Art.30 - L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente
della Sezione o da chi ne fa le veci, è presieduta dal Presidente stesso o da
un Socio eletto dall'Assemblea e procede secondo le norme previste per
l'Assemblea delle Sezioni.
Art.31 - Salvo che per la delibera di scioglimento si
intendono approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei
Soci partecipanti alla votazione.
Per le nomine
alle cariche sociali si provvede a scrutinio segreto ed è dichiarato eletto chi
riporta il maggior numero di voti, a parità, colui che è Socio da maggior
tempo, diversamente il più anziano di età.
Art.32 - I Soci possono farsi rappresentare
all'Assemblea soltanto mediante delega scritta. Nessun Socio potrà avere più di due deleghe.
Art.33 - Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale
che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
I verbali nei
quali sono riportati i risultati delle votazioni devono altresì essere firmati
dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio.
Copia del
verbale dell'Assemblea deve essere trasmessa entro quindici giorni al
Segretariato Nazionale.
Art.34 - L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione e
sono di sua esclusiva competenza:
a) l'approvazione del
regolamento della Sezione;
b) l'approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo annuale;
c) la nomina dei membri del
Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei suoi componenti;
d) la nomina dei Revisori
dei Conti;
l'Assemblea si
pronuncia inoltre su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio
Direttivo o che essa ritenga di interesse dell'Associazione.
Art.35 - Ogni Sezione potrà approvare, ove lo ritenga
del caso, un proprio regolamento che
non dovrà essere in linea di massima in contrasto con il presente Statuto.
Il regolamento
dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Centrale e ciò lo renderà
vincolante per i Soci della Sezione.
In caso di
inesistenza del regolamento o di mancata sua approvazione da parte del
consiglio Centrale, il funzionamento delle Sezioni sarà disciplinato dalle
norme contenute nel presente Statuto.
Art.36 - Il Consiglio Centrale, tramite il Segretariato
Nazionale, può richiedere che siano
inseriti nell'ordine del giorno delle Assemblee, ordinarie e straordinarie,
tutti gli argomenti di interesse generale per l'Associazione, che si ritenga
utile sottoporre al giudizio dei Soci.
Art.37 - Il Presidente della Sezione è il legale
rappresentante della Sezione nei confronti dei terzi, delle Autorità e degli
organi centrali dell'Associazione; presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo.
In caso di
assenza o di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente (o il più anziano di
età dei Vicepresidenti nel caso siano più d'uno) con tutti i poteri e le
attribuzioni.
Art.38 - Il Coniglio Direttivo della Sezione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, ne
organizza e coordina tutte le attività;
ove non vi abbia
provveduto l'Assemblea:
- elegge nel suo seno il
Presidente della Sezione ed almeno un Vicepresidente, un Segretario e un
Cassiere;
- fissa l'importo delle
quote associative annuali;
- nomina i delegati, in
numero non superiore a tre come previsto dall'art.13, che rappresentano gli
iscritti alla Sezione nelle Assemblee delle sezioni.
Art.39 - I Revisori dei Conti sono nominati
dall'Assemblea in numero di tre al di fuori del Consiglio Direttivo e
provvedono al controllo dell'amministrazione della Sezione, hanno facoltà di
presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di partecipare alle discussioni
senza diritto di voto.
Potranno in
qualsiasi momento prendere visione di tutti i documenti contabili ed
amministrativi della Sezione.
Art.40 - Il Collegio dei Probiviri può essere nominato
dall'Assemblea dei Soci che, all'atto della nomina, ne determina anche il
numero dei componenti i quali non potranno comunque essere meno di tre.
Al Collegio dei
Probiviri può essere deferita la decisione di ogni controversia che possa
insorgere fra i Soci o fra i Soci e la sezione. Il Collegio giudicherà quale amichevole compositore senza
formalità di procedura.
Art.41 - L'esercizio della Sezione deve essere chiuso al
31 dicembre di ogni anno salvo che l'Assemblea della sezione non stabilisca
diversa scadenza.
L'esercizio
Sociale non dovrà comunque avere durata superiore a 12 mesi. Entro 60 giorni dalla chiusura
dell'esercizio il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio consuntivo e quello
preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria che sarà tenuta possibilmente entro il mese di maggio
di ogni anno.
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TITOLO 6°
- SCIOGLIMENTO
Art.42 - Lo scioglimento dell'Associazione o delle
singole Sezioni verrà deliberato rispettivamente dall'Assemblea (Nazionale)
delle Sezioni o dall'Assemblea Sezionale, con la maggioranza dei 3/4 (tre
quarti) rispettivamente
- delle Sezioni, per quanto
riguarda l’Assemblea (Nazionale) delle Sezioni;
- degli Associati iscritti,
in regola con il pagamento della tessera associativa, per quanto riguarda
l'Assemblea sezionale.
La deliberazione
di scioglimento provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà
inoltre sulla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità
analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui
all’art. 3) comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
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TITOLO 7°
- DISPOSIZIONI VARIE
Art. 43 -Il distintivo sociale consta di due picchi in
campo azzurro con la scritta U.O.E.I. inscritti in cerchio di corda con
retrostanti piccozza centrale e stelle alpine.
Il vessillo
sociale è di colore azzurro a forma di gagliardetto, della grandezza di cm.100
x 55; porta la riproduzione del distintivo sociale e il nome della Sezione con
eventuale stemma del Comune.
Il distintivo ed
il vessillo non potranno assolutamente venire modificati od alterati dalle
sezioni, né dai Soci.
Art.44 - Il distintivo, la tessera sociale ed i bollini
sono quelli approvati dall'Assemblea delle Sezioni e distribuiti dal
Segretariato Nazionale.
Art.45 - Le proposte di modifiche al presente statuto
dovranno essere presentate, improrogabilmente, entro il 31 gennaio di ogni
anno, al Segretariato Nazionale, il quale provvederà a diramarle alle singole
Sezioni per l'esame preventivo dei Consigli Sezionali. Successivamente, le proposte di modifica
verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea delle Sezioni.
Art.46 - Tutte le cariche sono a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese.
Art.47 - Qualunque controversia dovesse insorgere fra le
Sezioni, oppure fra la Sezione e gli organi centrali dell'Associazione, dovrà
obbligatoriamente ed esclusivamente essere devoluta alla cognizione ed al
giudizio di un Collegio di Probiviri composto da tanti membri quante sono le
parti contrapposte, più uno.
Ciascuna parte
nominerà un proboviro; i probiviri di parte nomineranno poi un ulteriore
proboviro che assumerà la veste di Presidente del Collegio.
In caso di
mancato accordo, tale nomina verrà effettuata dall'Assemblea delle Sezioni.
Qualora il
numero dei componenti il Collegio dei Probiviri sia pari, il voto del Presidente
varrà doppio.
Il Collegio dei
Probiviri avrà i poteri e la qualità di arbitro irrituale, agirà come
mandatario delle parti che sono impegnate ad accettare le sue decisioni come
espressione della propria volontà transattiva.
Le regole della
procedura saranno stabilite dal Collegio dei Probiviri, nel rispetto delle
regole del contraddittorio, e la sua decisione, da assumersi entro quattro mesi
dalla costituzione del Collegio medesimo, sarà comunicata alle parti.
Ove la decisione
dovesse assumersi a maggioranza, il Collegio farà constatare anche le
motivazioni divergenti nel testo della decisione.
Art.48 - Il presente statuto entra in vigore al momento
della sua approvazione.
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